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Documento di valutazione dei rischi per lavoratori minorenni


Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 977/1967 è vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori indicati nell’Allegato I della legge citata così come modificata dal D.Lgs n. 345/1999 e dal D.Lgs. 18/08/2000 n°. 262.
In particolare essi non possano svolgere mansioni che espongano ai seguenti agenti:
1. Agenti fisici:
a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
b) rumori con esposizione superiore al valore di 90 dBA previsto dall’art. 42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2. Agenti biologici:
a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.
3. Agenti chimici:
a) sostanze e preparati pericolosi.
Il datore di lavoro, con il supporto tecnico di Studio GEMA S.r.l., deve preventivamente effettuare la suddetta valutazione dei rischi avendo riguardo allo sviluppo incompleto, alla mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età;
Si evidenzia infine l’obbligo per il datore di lavoro di fornire le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008 anche ai titolari della potestà genitoriale (art. 7, comma 2, legge n°. 977/1967).